Art. 8 (Convenzione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009. 58 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I programmi dei progetti esecutivi per le opere da eseguirsi a cura dello Stato (istituti scientifici) nonche' quello delle varianti, che potessero occorre in corso dell'opera, dovranno essere approvati dal Ministero della pubblica istruzione, udita la Commissione di cui all'articolo seguente.
tolto: In ogni caso il contributo dello Stato non dovra' superare la cifra di L. 1,800,000.aggiunto: Convenzione-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-12-24;775~convenzione-art8 · fonte del testo
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