Art. 4 (Convenzione)
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[1]L'edificazione delle opere, verra' contemporaneamente attuata sia dagli enti locali e regionali per l'ospedale clinico, sia dallo Stato per l'Istituto anatomo-patologico e per gli istituti scientifici, il tutto come alle premesse.
[2]Tale edificazione incominciera' nell'esercizio finanziario 1908-909 e continuera' ininterrottamente sino alla fine.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
