Art. 10 (Convenzione)
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[1]Il contributo dello Stato per l'esercizio delle cliniche (300 letti) viene confermato in annue L. 90,000 (novantamila) tutto compreso e nulla eccettuato, da pagarsi in quattro rate uguali, a trimestri posticipati, ferma ogni cosa come alle convenzioni attualmente in vigore.
[2]Cio' per la durata di un ventennio, fatta pero' facolta' alle parti di chiedere, dopo un decennio, la rescissione degli accordi riguardanti il contributo stesso e la modificazione del medesimo in base al portato dell'esperienza.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
