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La cauzione di cui all'art. 18 della convenzione 7 novembre 1925, modificata con decreto Ministeriale 17 febbraio 1927 (registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, bilancio Comunicazioni, registro n. 18 Marina mercantile, foglio 324) e' determinata nella misura del 20 per cento della sovvenzione annua di cui all'art. 1 della presente convenzione.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009
