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[1]Il termine per l'entrata in servizio dei due piroscafi di nuova costruzione della stazza lorda unitaria minima di 800 tonnellate e della velocita' oraria normale di esercizio di miglia 10, di cui all'allegato 1 alla convenzione 7 novembre 1925, e' prorogato, per uno di essi, al 31 dicembre 1929 e per l'altro piroscafo al 31 dicembre 1932.
[2]In attesa dell'entrata in servizio di questi piroscafi nuovi, il concessionario potra' far navigare materiale usato, purche' riconosciuto idoneo dal Ministero delle comunicazioni. Per, l'impiego di questo materiale a decorrere dal 1° luglio 1929 ed in ogni caso non oltre le date indicate al primo comma del presente articolo per l'entrata in servizio dei piroscafi nuovi, non sara' applicata la riduzione di sovvenzione prevista dall'art. 7 del capitolato, sia per la deficienza di velocita' che per la deficienza di tonnellaggio.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009
