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[1]Durante il periodo coperto da questa concessione l'Amministrazione italiana s'impegna di non accordare ad altre persone o societa' qualsiasi, qualunque concessione od autorizzazione per la posa di qualsiasi nuovo cavo sottomarino per collegare l'Italia con citta' costiere appartenenti alla Grecia o alla Turchia, le quali citta' siano gia' collegate con cavi di proprieta' della Compagnia, salvo il caso che il territorio comprendente la citta' o le citta' suddette passasse sotto il protettorato italiano.
[2]L'Amministrazione italiana si riserva il diritto di utilizzare la radiotelegrafia, con le tariffe che credera' opportune anche per lo scambio dei telegrammi con la Grecia, con la Turchia e con qualsiasi altro Stato o Paese estero.
Testo in vigore dal 13 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
