I contributi di cui al precedente articolo saranno erogati dal Ministero della marina mercantile sulla base degli atti di acquisto dei beni strumentali e degli stati di avanzamento dei lavori, debitamente documentati, in misura non superiore al 90 per cento dell'importo complessivo. Il rimanente 10 per cento sara' erogato in sede di liquidazione finale da effettuare sulla base dei certificati di collaudo o dei certificati di esecuzione a regola d'arte, redatti secondo le norme in vigore per l'Amministrazione della difesa, relativi alle opere, agli impianti ed ai beni strumentali. Il certificato di collaudo dovra' essere rilasciato da una commissione nominata dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro della marina mercantile, oppure da un singolo collaudatore, nominato di concerto tra le suddette amministrazioni, quando si tratta di lavori o forniture non eccedenti l'importo di L. 50.000.000. La direzione dei lavori sara' affidata a funzionari scelti tra il personale tecnico dei Ministeri della difesa e della marina mercantile. Per le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori e per gli oneri passivi, derivanti dall'applicazione della presente legge, e' riconosciuta in ogni caso all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, a carico dei contributi previsti dall'articolo 1, una quota forfettaria pari al 10 per cento del costo complessivo delle opere, impianti e beni strumentali, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, da erogare sulla base degli atti di acquisto e degli stati di avanzamento dei lavori. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e' autorizzato ad eseguire la costruzione ed il montaggio di attrezzature e strumenti, a carico dei contributi di cui all'articolo 1, per un importo complessivo, comprendente le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori, non superiore a lire 400 milioni. Il pagamento di tali somme sara' effettuato con le modalita' indicate nei precedenti commi primo e secondo, dietro presentazione di fatture relative agli atti di acquisto ed alle spese di lavorazione.

Testo vigente dal 13 dicembre 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-11-23;614~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari