In corrispondenza del 25, del 50 e del 75 per cento dell'avanzamento globale della costruzione possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 2. Dopo l'inizio dei lavori di costruzione per le unita' commesse o successivamente al contratto di prima vendita per le costruzioni iniziate in proprio, indipendentemente dall'avanzamento globale della costruzione, qualora venga prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa, puo' essere corrisposto un anticipo fino al 75 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 2. A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile accerta il prezzo contrattuale comprensivo dell'eventuale revisione di questo o, in assenza di contratto, del prezzo dichiarato dal cantiere, eventualmente aggiornato al momento dell'ultimazione della costruzione. La liquidazione definitiva del contributo e' disposta, in base ai risultati degli accertamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale e' modificato l'importo indicato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 2. Qualora il contributo indicato nel provvedimento di concessione risulti, rispetto a quello da liquidare, superiore del 15 per cento, l'importo complessivo del contributo medesimo e' liquidato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello stabilito nel provvedimento di concessione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori di trasformazione e modificazione navale.

Testo vigente dal 21 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-14;234~art5 · fonte del testo

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