Art. 8 — Liquidazione dei contributi per nuove costruzioni navali

Sul contributo previsto dall'articolo 1 possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento dell'ammontare indicato nel provvedimento di concessione e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale della costruzione rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento. A lavori ultimati il Ministro per la marina mercantile determina per ciascuna costruzione il costo da ritenere ammissibile e procede alla liquidazione del contributo spettante applicando la percentuale indicata nella tabella n. 1 corrispondente all'anno nel quale i lavori sono stati effettivamente iniziati. A tale scopo il Ministero della marina mercantile controlla i dati e gli elementi costitutivi del costo forniti dal cantiere e puo' anche procedere attraverso accertamenti diretti. Qualora il contributo, risultante dalla suddetta determinazione, sia inferiore ai nove decimi di quello indicato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 1, l'importo complessivo del contributo medesimo e' liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare calcolato a lavori ultimati e i nove decimi di quello stabilito nel provvedimento di concessione.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art8 · fonte del testo

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