Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso con

ordinanza emessa il 18 marzo 1992 dal Tribunale di Foggia, nel

procedimento civile vertente tra Centonza Antonio ed altro, e

Fondazione Domenico ed Antonia Siniscalco-Ceci, iscritta al n. 258

del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Centonza Antonio e Matteo nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Giovanni Di Mattia ed Emilio Romagnoli per

Centonza Antonio e Matteo e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento in cui gli attori, affittuari di

un fondo rustico, avevano richiesto una sentenza attuativa

dell'obbligo del concedente di asservire il fondo ad una nuova

costruzione, il Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa il 18 marzo

1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 44 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 3

maggio 1982, n. 203, nella parte in cui, pur prevedendo la

possibilità dell'affittuario di eseguire sul fondo opere di

miglioramento, ovvero addizioni e trasformazioni con l'osservanza

della procedura ivi stabilita, non esclude l'obbligo del proprietario

di sottoporre il fondo a vincoli di natura reale, ove ciò si renda

necessario per l'esecuzione di dette opere.

Espone il giudice a quo che gli attori erano stati autorizzati

dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ad eseguire un progetto

di ristrutturazione di locali per il ricovero del bestiame

nell'azienda cerealicola-zootecnica da essi condotta ed avevano poi

ottenuto la concessione edilizia subordinata all'asservimento del

fondo alla nuova costruzione, ma, a seguito del rifiuto del

proprietario di sottoscrivere il relativo atto notarile di

asservimento, avevano adito il tribunale ex art. 2932 del codice

civile.

Secondo il giudice rimettente, la norma non porrebbe limiti al

diritto dell'affittuario di eseguire migliorie e trasformazioni,

anche in presenza del rifiuto del proprietario, così risolvendosi in

una limitazione della proprietà terriera, potenzialmente riduttiva

del valore di mercato dei fondi e lesiva dell'art. 44 della

Costituzione.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza, in quanto la norma

risulterebbe mal richiamata e perché non sarebbe nella specie

esperibile l'azione ex art. 2932 del codice civile.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti gli

attori nel giudizio a quo che hanno anche depositato memoria

ulteriore nell'imminenza dell'udienza.

La difesa delle parti private ha preliminarmente eccepito

l'irrilevanza della questione per l'asserita inefficacia di una

pronuncia d'illegittimità costituzionale nei confronti dei vincoli

contenuti nei piani regolatori e l'inammissibilità in quanto la

richiesta sentenza verrebbe a configurarsi come mera esecuzione di un

giudicato già formatosi sulla decisione dell'Ispettorato (onde il

problema riguarderebbe l'incremento - o meno - di valore del fondo,

da esaminarsi soltanto in sede d'indennizzo). Nel merito, si insiste

sull'infondatezza, sottolineandosi come la ristrutturazione del

manufatto fosse finalizzata a quel più razionale sfruttamento del

suolo che la legge favorisce e la stessa Corte costituzionale nella

sentenza n. 53 del 1974 ha legittimato, sia pure con riguardo alla

previgente normativa. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Foggia denuncia l'illegittimità

costituzionale dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme

sui contratti agrari), nella parte in cui la detta norma,

autorizzando l'affittuario ad eseguire, secondo una prestabilita

procedura, opere di miglioramento del fondo, non esclude

espressamente l'obbligo, per il proprietario, di sottoporre a vincoli

di natura reale il fondo stesso (nella specie: asservimento a nuova

costruzione).

L'omessa previsione si porrebbe in contrasto con l'art. 44 della

Costituzione, che riserva al legislatore l'imposizione di obblighi

alla proprietà terriera privata onde conseguire il razionale

sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali.

2. - La questione è inammissibile.

La norma impugnata sancisce al primo comma il diritto per il

locatore e l'affittuario di eseguire opere di miglioramento

fondiario, addizioni e trasformazioni di ordinamenti produttivi e

fabbricati rurali nel rispetto della destinazione agricola del fondo,

dei programmi regionali di sviluppo o, in mancanza di questi ultimi,

delle vocazioni colturali delle relative zone.

All'esercizio di tale diritto è ordinato un dettagliato

procedimento, descritto nei commi successivi, attivato dall'impulso

propositivo della parte che intende eseguire le opere, la quale, in

difetto di accordo, ne comunica la natura, le caratteristiche e le

finalità all'altra parte ed all'Ispettorato provinciale

dell'agricoltura.

L'Ispettorato promuove quindi, attraverso la convocazione del

locatore e dell'affittuario, con l'eventuale assistenza delle

rispettive organizzazioni professionali, un tentativo di accordo

sulla descritta proposta. In mancanza, viene emessa una motivata

pronuncia, sostanzialmente conformativa del contenuto del diritto,

sia sul piano delle modalità di esecuzione che dei tempi di inizio

ed ultimazione delle opere.

A questo punto compete al proprietario-locatore la facoltà di

eseguire le opere stesse. Peraltro, nel caso di inerzia di questi, è

l'affittuario a surrogarsi in tale posizione soggettiva, procedendo

all'esecuzione, e perfino richiedendo, ove occorrano, permessi,

concessioni, autorizzazioni ed eventuali finanziamenti (cfr. art. 17,

quinto comma).

3. - L'intero meccanismo è volto a superare le contrapposte

situazioni nel pubblico e prevalente interesse allo sviluppo della

produzione agraria: in tale quadro, la declaratoria richiesta dal

giudice a quo a questa Corte risulta incompatibile con la struttura

della norma impugnata ed in contraddizione con la ratio dell'intera

legge sui contratti agrari, in particolare con la preminenza da essa

accordata all'iniziativa imprenditoriale dell'affittuario.

La sentenza additiva auspicata dal Tribunale di Foggia, ove mai

fosse ipotizzabile, verrebbe infatti a vanificare la logica di

mediazione sottesa alle descritte previsioni, paralizzando quelle

istanze di miglioria che non possono invece trovare limite

nell'inerzia di una delle parti, a fortiori di quella proprietaria,

che non partecipa all'attività d'impresa.

In realtà, il senso della censura non risiede tanto nell'omessa

previsione dell'esclusione di un obbligo di sottoporre il fondo a

vincoli, quanto si traduce piuttosto in una critica al modo in cui la

legge ha preventivamente risolto il conflitto d'interessi tra

proprietario ed affittuario. Ma l'ordinanza di rimessione interviene

in un momento in cui tali interessi ormai sono stati già

contemperati nel procedimento dinanzi all'Ispettorato, conclusosi con

la decisione - non impugnata - da questo assunta ed in una fase

sostanzialmente attuativa della stessa. Superato tale momento

procedimentale, del quale questa Corte ha già valutato la congruità

nella logica degli "equi rapporti sociali" (cfr. ordinanza n. 601 del

1988), è chiaro come la dichiarazione di asservimento - presupposto

di efficacia della concessione edilizia - altro non sia che una delle

conseguenze della pronuncia dell'Ispettorato, e pertanto un giudizio

di costituzionalità finalizzato a ridiscutere la sequenza attuativa

della iniziativa di miglioria, per la sua intrinseca illogicità, non

può essere ammesso;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti

agrari), sollevata, in riferimento all'art. 44 della Costituzione,

dal Tribunale di Foggia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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