Art. 2 — Misure in materia di assistenza specialistica

Per l'esercizio 1989 la spesa relativa alle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno e' finanziata con vincolo di destinazione per quote trimestrali corrispondenti, in complesso regionale, agli oneri sostenuti allo stesso titolo nell'esercizio finanziario 1986, integrati con le variazioni nel frattempo intervenute alle tariffe di convenzione, maggiorati del 10 per cento. Eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato o del Fondo sanitario nazionale. 2 Al fine di eliminare il ricorso improprio al ricovero ospedaliero e la spesa ingiustificata derivante dalla prescrizione incongrua di prestazioni diagnostiche, il Ministro della sanita', con proprio decreto, adotta misure finalizzate:

  • a)a specificare nelle prescrizioni per la diagnostica strumentale e di laboratorio le ipotesi diagnostiche cui sono dirette;
  • b)a razionalizzare l'utilizzazione delle strutture pubbliche con compiti di diagnostica strumentale e di laboratorio, ospedaliero ed extraospedaliero, e a coordinarle al fine di evitare duplicazioni di strumentazione e di personale addetto e di indagini diagnostiche;
  • c)alla definizione, da parte delle regioni, contestualmente all'attuazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria, e del decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1988, recante determinazione degli standards del personale ospedaliero, delle attivita' di day hospital alternative alla degenza ospedaliera, all'effettuazione di indagini strumentali e di laboratorio che di norma esulano dalla competenza delle strutture pubbliche extraospedaliere. Per il triennio 1989-1991 sono confermate le prestazioni idrotermali di cui all'articolo 1, lettera a), quintultimo e quartultimo alinea, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, gia' prorogate dall'articolo 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' prorogato al 31 dicembre 1989.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 452 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1989, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria), nella parte in cui dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato".

Testo vigente dal 3 agosto 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 452/1989

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 1989

    La garanzia dell'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome comporta che non possano essere addossati al bilancio regionale (o provinciale) gli oneri derivanti da decisioni non imputabili alla regione stessa (o alla provincia autonoma) o che, comunque, dipendono dall'esigenza di tutelare interessi pubblici o diritti costituzionali dei cittadini, la cui cura è affidata dalla Costituzione, soltanto in parte, alla regione. Pertanto è costituzionalmente illegittimo, in quanto irragionevolmente lesivo dell'autonomia regionale e provinciale, l'art. 2, primo comma, della legge 1 febbraio 1989 n. 37, nella parte in cui - con riguardo alla spesa sanitaria relativa a prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno - dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato. - S. n. 245/1984.

    Art. 2 Contenimento della spesa sanitaria · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 5 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 1989

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1989 al 3 agosto 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 452 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1989, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria), nella parte in cui dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-02-01;37~art2 · fonte del testo

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