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[1]Il fondo istituito con la legge 17 luglio 1910, n. 518, per concorso dello Stato alla iscrizione dei commessi degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie e' aumentato di L. 10.000 per l'esercizio 1914-1915 e di L. 30.000 per l'esercizio 1915-1916.
[2]Ai ricevitori del registro e' assegnata, con decorrenza dal 1° novembre 1914, un'indennita' di cauzione nella misura del tre per cento sull'importo della cauzione rispettiva, da comprendersi fra le spese effettive di ufficio. 1
[3]Sul minimo dei proventi garantiti, per ogni classe, compete ai ricevitori del registra l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1876, n. 3614, serie 2ª.
[4]Il Governo e' autorizzato a provvedere con regolamento a quanto occorra per l'esecuzione della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 1921, n. 1081
1La L. 11 agosto 1921, n. 1081 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' annua di cauzione, concessa ai ricevitori del registro, bollo e demanio ed ai ricevitori degli uffici misti con il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1914, n. 1383, e' elevata, a partire dal 1° gennaio 1920, alla misura del 5 per cento sulla somma vincolata ed e' dovuta fino allo svincolo di essa".
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
