Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il fondo istituito con la legge 17 luglio 1910, n. 518, per concorso dello Stato alla iscrizione dei commessi degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie e' aumentato di L. 10.000 per l'esercizio 1914-1915 e di L. 30.000 per l'esercizio 1915-1916.

[2]Ai ricevitori del registro e' assegnata, con decorrenza dal 1° novembre 1914, un'indennita' di cauzione nella misura del tre per cento sull'importo della cauzione rispettiva, da comprendersi fra le spese effettive di ufficio. 1

[3]Sul minimo dei proventi garantiti, per ogni classe, compete ai ricevitori del registra l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1876, n. 3614, serie 2ª.

[4]Il Governo e' autorizzato a provvedere con regolamento a quanto occorra per l'esecuzione della presente legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 1921, n. 1081

1

La L. 11 agosto 1921, n. 1081 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' annua di cauzione, concessa ai ricevitori del registro, bollo e demanio ed ai ricevitori degli uffici misti con il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1914, n. 1383, e' elevata, a partire dal 1° gennaio 1920, alla misura del 5 per cento sulla somma vincolata ed e' dovuta fino allo svincolo di essa".

Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1921

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1914 al 2 settembre 1921.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 1921, n. 1081

    La L. 11 agosto 1921, n. 1081 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' annua di cauzione, concessa ai ricevitori del registro, bollo e demanio ed ai ricevitori degli uffici misti con il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1914, n. 1383, e' elevata, a partire dal 1° gennaio 1920, alla misura del 5 per cento sulla somma vincolata ed e' dovuta fino allo svincolo di essa".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-12-20;1383~art2 · fonte del testo

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