Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1914 al 16 dicembre 2009. 147 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il fondo per retribuzione ai commessi degli uffici del registro ed il fondo per i commessi degli uffici delle ipoteche, di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, sono rispettivamente aumentati per lo esercizio 1914-915 diL. 266.666,66 e di L. 123.333,33; per l'esercizio 1916-916 di L. 510.000 e L. 235.000; per l'esercizio 1916-917 di L. 590.000 e di L. 255.000.
tolto: Alla determinazione delle nuove retribuzioni provvedera' la Commissione esistente presso il Ministero per l'accertamento delle congruita' delle mercedi ai commessi e per l'amministrazione del fondo sussidi di invalidita' e di vedovanza.
tolto: Sono approvate, con effetto dal primo di novembre, le annesse tabelle A, B, C, D, riguardanti rispettivamente i ruoli organici degli ispettori delle tasse sugli affari, dei ricevitori del registro, degli aiuto ricevitori del registro, dei bollatori e indicatori del registro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-12-20;1383~art1 · fonte del testo
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