Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1914 al 2 settembre 1921. Leggi il testo vigente →

[1]Il fondo istituito con la legge 17 luglio 1910, n. 518, per concorso dello Stato alla iscrizione dei commessi degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie e' aumentato di L. 10.000 per l'esercizio 1914-1915 e di L. 30.000 per l'esercizio 1915-1916.

[2]Ai ricevitori del registro e' assegnata, con decorrenza dal 1° novembre 1914, un'indennita' di cauzione nella misura del tre per cento sull'importo della cauzione rispettiva, da comprendersi fra le spese effettive di ufficio.

[3]Sul minimo dei proventi garantiti, per ogni classe, compete ai ricevitori del registra l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1876, n. 3614, serie 2ª.

[4]Il Governo e' autorizzato a provvedere con regolamento a quanto occorra per l'esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1914 al 2 settembre 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-12-20;1383~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari