Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1914 al 2 settembre 1921. Leggi il testo vigente →
[1]Il fondo istituito con la legge 17 luglio 1910, n. 518, per concorso dello Stato alla iscrizione dei commessi degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie e' aumentato di L. 10.000 per l'esercizio 1914-1915 e di L. 30.000 per l'esercizio 1915-1916.
[2]Ai ricevitori del registro e' assegnata, con decorrenza dal 1° novembre 1914, un'indennita' di cauzione nella misura del tre per cento sull'importo della cauzione rispettiva, da comprendersi fra le spese effettive di ufficio.
[3]Sul minimo dei proventi garantiti, per ogni classe, compete ai ricevitori del registra l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1876, n. 3614, serie 2ª.
[4]Il Governo e' autorizzato a provvedere con regolamento a quanto occorra per l'esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1914 al 2 settembre 1921
