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[1]L'art. 8 della legge e' modificato nel modo seguente:

[2]«Il presidente del tribunale o il pretore, ove anche in base alla copia del conto accennata nell'art 6 e alle ulteriori riservate informazioni che, secondo i casi, potra' richiedere all'Istituto, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte nel ricorso di cui all'art. 6, avra' facolta' di chiamare innanzi a se' il ricorrente per fornire gli schiarimenti e le altre prove che facessero difetto; nonche' di fargli confermare con giuramento la verita' delle circostanze esposte nel ricorso, facendo risultare del giuramento prestato in apposito verbale».

Testo in vigore dal 7 maggio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-09;174~art3 · fonte del testo

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