Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'art. 8 della legge e' modificato nel modo seguente:
[2]«Il presidente del tribunale o il pretore, ove anche in base alla copia del conto accennata nell'art 6 e alle ulteriori riservate informazioni che, secondo i casi, potra' richiedere all'Istituto, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte nel ricorso di cui all'art. 6, avra' facolta' di chiamare innanzi a se' il ricorrente per fornire gli schiarimenti e le altre prove che facessero difetto; nonche' di fargli confermare con giuramento la verita' delle circostanze esposte nel ricorso, facendo risultare del giuramento prestato in apposito verbale».
Testo in vigore dal 7 maggio 1908 al 16 dicembre 2009
