Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1908 al 16 dicembre 2009. 327 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Alle disposizioni dell'art. 9 sono sostituite le seguenti:
tolto: «Il presidente del tribunale od il pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove prodotte, dichiarera', con decreto, definitivo il fermo apposto dall'istituto e diffidera' collo stesso decreto l'ignoto detentore del libretto a produrlo nella cancelleria del tribunale o della pretura, prefiggendogli insieme un termine, che non dovra' mai essere minore di 6 mesi, a far valere le proprie opposizioni in confronto di colui che denuncia la perdita.
tolto: «Il provvedimento del presidente o del pretore, unitamente all'annunzio della perdita, dovra' rimanere esposto per un mese nell'aula del tribunale o della pretura e sull'albo del Comune del luogo in cui deve farsi il pagamento e per tutto il termine nel decreto prefisso per le opposizioni, negli uffizi dell'Istituto a cui fu fatta la denunzia. Lo stesso provvedimento sara' inoltre pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari, o nei giornali piu' diffusi del luogo ove la perdita e' avvenuta, secondo che stabilira' il magistrato, per una sola volta quando trattisi di libretto il cui importo non superi le L. 250, per due volte quando tale importo ecceda le L. 250 e non oltrepassi le L. 500, e per tre volte quando trattisi di maggiore somma, con un intervallo in questi due ultimi casi, fra una pubblicazione e l'altra, non minore di 30 giorni.
tolto: «Il presidente o il pretore, sempre con lo stesso decreto, potra', ove lo reputi opportuno, prescrivere la pubblicazione anche nei locali della Borsa piu' vicina, nella Gazzetta ufficiale del Regno e, secondo le circostanze, ordinare al ricorrente di prestare una congrua cauzione.
tolto: «Gli Istituti di credito e di risparmio debbono permanentemente tenere esposta nella loro residenza, e precisamente nella sala a cui ha libero accesso il pubblico, una «tabella dei titoli nominativi e al portatore perduti, di cui e' stata richiesta l'emissione del duplicato», nella quale tabella saranno indicati il numero e l'intestazione dei titoli ed il termine utile per fare opposizione al rilascio del duplicato».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-09;174~art4 · fonte del testo
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