Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1908 al 16 dicembre 2009. 249 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'art. 6 della legge 14 luglio 1887, n. 4715, e' modificato nel modo seguente:
tolto: «In caso di perdita di libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, il proprietario dovra' fare immediatamente all'Istituto che emise il titolo, una denuncia sottoscritta, indicando in essa l'intestazione del libretto perduto, la somma a credito e possibilmente il numero e quelle altre notizie che potra' maggiori, le quali contribuiscano a stabilire la identita' del titolo ed il possesso che ne aveva il reclamante, con le circostanze che ne hanno accompagnato la perdita.
tolto: «L'amministrazione dell'Istituto, prendendo atto di tale dichiarazione, apporra' l'annotazione di fermo alla partita del depositante, sospendendo ogni rimborso che venisse chiesto sul deposito.
tolto: «L'Istituto potra', a richiesta dell'interessato, rilasciare copia fedele della dichiarazione ricevuta, senza pero' aggiungere indicazione qualsiasi, atta a meglio identificare il libretto.
tolto: «Il denunziante, dovra' inoltre, entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale civile del circondario od al pretore del mandamento dove ha sede l'Istituto, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare la proprieta' nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, trafugato o distrutto.
tolto: «Copia in carta libera del ricorso sara' trasmessa dall'interessato all'Istituto emittente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
tolto: «L'Istituto, entro giorni cinque dal ricevuto avviso, comunichera' in via riservata, al presidente del tribunale od al pretore, copia semplice dell'intero conto relativo al libretto, al quale esso Istituto ha ritenuto possa riferirsi la denunzia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-09;174~art1 · fonte del testo
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