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[1]L'art. 7 della legge e' modificato nel modo seguente:
[2]«Decorsi i 15 giorni senza che sia presentato il ricorso, o 25 giorni da quello della presentazione della denunzia, senza che all'Istituto sia giunta la lettera raccomandata di cui nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, l'annotamento di fermo si avra' per non avvenuto; ma l'Istituto non dara' corso a qualsiasi operazione che venisse richiesta sul libretto, a cui riferivasi quell'annotamento, se prima non abbia dalla cancelleria del tribunale o della pretura avuto assicurazione della mancata presentazione del ricorso».
Testo in vigore dal 7 maggio 1908 al 16 dicembre 2009
