Art. 5
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[1]((Sono esclusi dall'ufficio di giurato:
[2]1.° coloro che furono condannati ad una pena che porta seco l'interdizione dell'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;
[3]2.° coloro che furono condannati per un delitto per il quale e' stabilita dalla legge la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici ufficii, dell'ergastolo od un'altra pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo ai tre anni, ancorche' per effetto di circostanze scusanti sia stata inflitta una pena di minore durata;
[4]3.° coloro che furono condannati per falsita' in monete o in carte di pubblico credito; per falsita' in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, per falsita' in atti, passaporti, licenze, certificati, attestati, e dichiarazioni; per simulazione di reato, calunnia e falsita' in giudizio; per istigazione a delinquere, associazione per delinquere preveduta nell'articolo 248 del codice penale, per violenza privata e minacce prevedute negli articoli 154 e 156 del codice penale; per mendicita', oziosita', vagabondaggio; per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione di cose furtive, peculato, concussione; corruzione, contrabbando; per oltraggio al pudore, corruzione di minorenni, violenza carnale, lenocinio, atti di libidine violenti; per oltraggio, violenza o minaccia a giudici o giurati)).
Testo in vigore dal 17 dicembre 1889 al 16 dicembre 2009
