Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009. 555 parole tolte, 20 parole aggiunte in 25 capoversi.
tolto: Saranno iscritti nella lista dei giurati, salve le eccezioni di cui nei seguenti articoli, tutti coloro nei quali concorrono le condizioni seguenti:
tolto: I. Essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;
tolto: II. Avere non meno di venticinque anni compiuti, ne' piu' di sessantacinque anni compiuti;
tolto: III. Appartenere ad alcuna delle seguenti categorie:
tolto: 1° I senatori e i deputati e tutti coloro che hanno fatto parte delle precedenti Legislature;
tolto: 2° I membri o socii delle accademie e dei corpi di scienze, lettere ed arti ed i dottori dei collegi universitarii;
tolto: 3° Gli avvocati ed i procuratori presso le Corti ed i tribunali, ed i notai;
tolto: 4° I laureati e licenziati in una Universita', e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un liceo, da un ginnasio, da un istituto tecnico, da una scuola normale o magistrale, e in generale da altri istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal Governo;
tolto: 5° I professori insegnanti o emeriti od onorarii delle Facolta' componenti le Universita' degli studi, e degli altri istituti pubblici dell'istruzione superiore;
tolto: 6° I professori insegnanti, o emeriti, od onorarii degli istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;
tolto: 7° I professori insegnanti, emeriti od onorari delle accademie di belle arti, delle scuole di applicazione per gli ingegneri, delle scuole, accademie e istituti militari e nautici;
tolto: 8° Gli insegnanti privati, autorizzati, delle materie comprese nei numeri 5, 6 e 7;
tolto: 9° I presidi, direttori e rettori degli istituti, di che ai numeri 5, 6 e 7;
tolto: 10. Coloro che sono o sono stati consiglieri provinciali;
tolto: 11. I funzionari ed impiegati civili e militari che hanno uno stipendio non inferiore ad annue lire duemila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;
tolto: 12. Coloro che abbiano pubblicato opere scientifiche o letterarie od altre opere dell'ingegno;
tolto: 13. Gli ingegneri, architetti, geometri od agrimensori, ragionieri, liquidatori, farmacisti e veterinari legalmente autorizzati;
tolto: 14. Tutti i sindaci non che coloro che sono o sono stati consiglieri di un comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti;
tolto: 15. Coloro che sono stati conciliatori;
tolto: 16. I membri delle Camere di agricoltura, commercio ed arti, gli ingegneri e costruttori navali, i capitani e piloti con patenti di lungo corso, i capitani di gran cabotaggio, i padroni di nave, gli agenti di cambio e i sensali legalmente esercenti;
tolto: 17. I direttori o presidenti dei comizi agrari;
tolto: 18. I direttori o presidenti delle Banche riconosciute dal Governo ed aventi sede nei capo luoghi di comune di oltre seimila abitanti;
tolto: 19. I membri delle Commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli istituti di credito od altri oggetti della pubblica amministrazione;
tolto: 20. Gli impiegati delle provincie e dei comuni, i direttori ed impiegati presso le opere pie, gli istituti di credito, di commercio e d'industria, le Casse di risparmio, le Societa' di ferrovie e di navigazione, e presso qualsiasi stabilimento privato riconosciuto dal Governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento;
tolto: 21. Coloro che pagano all'erario dello Stato un annuo censo diretto computato a norma della legge elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risiedono in un comune di centomila abitanti almeno; a lire duecento se risiedono in un comune di cinquantamila abitanti almeno; a lire cento se risiedono in altri comuni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1937~art2 · fonte del testo
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