Art. 49
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[1]E' vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.
[2]E' vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei giurati, e dei giudici del dritto e dei voti individuali cosi' degli uni, come degli altri.
[3]La trasgressione agli enunciati divieti e' punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 maggio 1877, n. 3814
1La L. 6 maggio 1877, n. 3814, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono abrogati gli articoli 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (Serie 2ª), e la prima parte dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1848 sulla stampa; e saranno osservate le disposizioni seguenti: Nei giudizi penali e' vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento o con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale. E' vietata del pari, in qualunque tempo, la pubblicazione per mezzo della stampa dei nomi dei giurati, o dei magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dall'indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sentenze. La trasgressione agli enunciati divieti e' punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato".
Testo in vigore dal 26 maggio 1877 al 16 dicembre 2009
