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[1]E' vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

[2]E' vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei giurati, e dei giudici del dritto e dei voti individuali cosi' degli uni, come degli altri.

[3]La trasgressione agli enunciati divieti e' punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 maggio 1877, n. 3814

1

La L. 6 maggio 1877, n. 3814, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono abrogati gli articoli 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (Serie 2ª), e la prima parte dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1848 sulla stampa; e saranno osservate le disposizioni seguenti: Nei giudizi penali e' vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento o con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale. E' vietata del pari, in qualunque tempo, la pubblicazione per mezzo della stampa dei nomi dei giurati, o dei magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dall'indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sentenze. La trasgressione agli enunciati divieti e' punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato".

Testo in vigore dal 26 maggio 1877 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 1877

Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1874 al 26 maggio 1877.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 maggio 1877, n. 3814

    La L. 6 maggio 1877, n. 3814, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono abrogati gli articoli 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (Serie 2ª), e la prima parte dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1848 sulla stampa; e saranno osservate le disposizioni seguenti: Nei giudizi penali e' vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento o con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale. E' vietata del pari, in qualunque tempo, la pubblicazione per mezzo della stampa dei nomi dei giurati, o dei magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dall'indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sentenze. La trasgressione agli enunciati divieti e' punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1937~art49 · fonte del testo

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