Art. 47
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009. 878 parole tolte, 20 parole aggiunte in 40 capoversi.
tolto: Gli articoli 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, ultimo alinea, 502, 512, 513 e 515 del Codice di procedura penale, sono modificati nel modo seguente;
tolto: Art. 492. I giurati, ottenuta la parola dal presidente, possono domandare al testimone, al perito e all'accusato tutti gli schiarimenti che credono necessarii allo scoprimento della verita'.
tolto: Il presidente prima di procedere all'interrogatorio dell'accusato e all'esame dei testimoni e dei periti deve avvertire i giurati di questa facolta' che la legge loro accorda.
tolto: Art. 493. Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, hanno luogo l'arringa della parte civile, la requisitoria del Pubblico Ministero e l'arringa dei difensori dell'accusato.
tolto: Terminate le difese, il presidente interroga i giurati se intendono fare qualche domanda all'accusato, ai testimoni e ai periti, o chiedere qualche spiegazione.
tolto: Quindi il presidente da' lettura delle questioni, alle quali i giurati sono chiamati a rispondere.
tolto: Art. 494. Il presidente deve porre le questioni prima sul fatto principale e in seguito sulle circostanze aggravanti, in conformita' della sentenza di rinvio, o dell'atto di accusa, o della citazione diretta.
tolto: Il presidente deve parimente proporre le questioni sui fatti che ai termini di legge scusano la imputabilita' quante volte ne sia richiesto dalla difesa, e sui fatti che escludono la imputabilita', sia che vengano dedotti dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento.
tolto: Art. 495. La questione sul fatto principale e' posta colla formola seguente:
tolto: «L'accusato N.N. e' egli colpevole di avere
tolto: (si indicheranno il fatto o i fatti che formano il soggetto dell'accusa e che costituiscono gli elementi materiali e morali del reato imputato, senza dar loro alcuna denominazione giuridica).»
tolto: Le questioni sulle circostanze aggravanti e scusanti sono proposte colla formola seguente:
tolto: «L'accusato ha commesso il fatto o i fatti di cui nella questione principale colla circostanza, ecc.
tolto: (si indicheranno i fatti che costituiscono la circostanza aggravante o scusante ai termini di legge).»
tolto: Occorrendo invece di proporre ai giurati questioni intorno ai fatti che escludono la imputabilita', esse verranno formolate nel modo e nell'ordine che appresso:
tolto: «1° Siete convinti che l'accusato N.N. abbia
tolto: (si indicheranno il fatto o fatti che formano il soggetto dell'accusa).»
tolto: E quindi nel caso di risposta affermativa:
tolto: «2° Siete convinti che l'accusato abbia agito
tolto: (si indicheranno le circostanze che ai termini di legge escludono la imputabilita')».
tolto: Le questioni sono disposte nell'ordine in cui debbono essere decise e con indicazione della dipendenza dell'una dall'altra.
tolto: Puo' il presidente, dove i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno, proporre anzitutto ai giurati la questione sulla esistenza del fatto in genere.
tolto: Art. 497. Il presidente avverte i giurati che, se essi a maggioranza di voti ritengono che esistano a favore di uno o piu' accusati circostanze attenuanti, debbono dichiararlo in questi termini:
tolto: «Vi sono circostanze attenuanti a favore dell'accusato N. N.».
tolto: Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni sieno poste in modo diverso da quello nel quale sono state formolate dal presidente.
tolto: Se il presidente non accoglie le istanze delle parti, la Corte delibera ai termini dell'art. 281, numero 4.
tolto: Art. 498. Stabilite definitivamente le questioni, il presidente dichiara chiuso il dibattimento; indi riassume brevemente la discussione, spiega le questioni, fa notare ai giurati le principali ragioni addotte contro e in favore dell'accusato; rammenta loro i doveri che sono chiamati ad adempiere e le pene stabilite contro que' giurati che tradiscono il loro dovere; e rimette al capo dei giurati le questioni dopo averle sottoscritte e fatte sottoscrivere dal cancelliere.
tolto: Fatto in seguito ritirare l'accusato dalla sala di udienza, legge ai giurati la seguente dichiarazione:
tolto: «La legge non chiede, ecc.»(Come all'articolo 498 attuale).
tolto: «I giurati mancano al principale loro dovere se, nel formare la loro dichiarazione, considerano le conseguenze penali che la medesima potra' avere per l'accusato.»
tolto: Tale istruzione, ecc.
tolto: Per i reati di stampa ecc.
tolto: «La legge non domanda, ecc.» (Come nel detto articolo 498).
tolto: Il presidente legge inoltre ai giurati e, occorrendo, spiega le disposizioni degli articoli 502, 503 e 504.
tolto: Art. 499. ultimo alinea. Neppure al presidente delle Assise e' permesso di entrare nella camera delle deliberazioni dei giurati. Qualora questi avessero bisogno di schiarimenti o di documenti dei quali si fosse data lettura al dibattimento, ne faranno richiesta al presidente, il quale in tutti i casi li dara' loro alla presenza della Corte, del Pubblico Ministero, dei difensori dell'accusato e della parte civile.
tolto: Art. 502. Il capo dei giurati legge ad essi una ad una le questioni proposte dal presidente, e quindi si procede distintamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta nell'ordine in cui sono state proposte.
tolto: Terminata la votazione sulle questioni proposte dal presidente, il capo dei giurati pone in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti.
tolto: Art. 512. Se i giurati hanno dichiarato l'accusato non colpevole o non convinto, od hanno risposto affermativamente alla questione sopra la circostanza che esclude la imputabilita', o hanno negato la esistenza del fatto in genere, il presidente, ecc. (Il resto come nell'articolo attuale del Codice di procedura penale.)
tolto: Art. 513. Se i giurati hanno dichiarato l'accusato colpevole rispondendo affermativamente alla questione sul fatto principale, e hanno risposto negativamente alla questione relativa ai fatti che escludono la imputabilita', il Pubblico Ministero, ecc.(Il resto come nell'articolo attuale.)
tolto: Art. 515. La Corte, se il fatto di cui l'accusato e' stato dichiarato colpevole o convinto, ecc. (Il resto come nell'articolo attuale.)aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1937~art47 · fonte del testo
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