Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1874 al 26 maggio 1877. Leggi il testo vigente →

[1]E' vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

[2]E' vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei giurati, e dei giudici del dritto e dei voti individuali cosi' degli uni, come degli altri.

[3]La trasgressione agli enunciati divieti e' punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 26 maggio 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1937~art49 · fonte del testo

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