Art. 49
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[1]E' vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.
[2]E' vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei giurati, e dei giudici del dritto e dei voti individuali cosi' degli uni, come degli altri.
[3]La trasgressione agli enunciati divieti e' punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 26 maggio 1877
