Art. 11
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In ogni anno successivo la Commissione comunale, composta nel modo indicato nell'articolo precedente, prima del mese di settembre, procede alla revisione dell'elenco; ne cancella i nomi di coloro che sono defunti o che hanno in qualunque modo perduto le condizioni richieste per esser giurati, vi aggiunge i nomi di coloro che le hanno acquistate, e rettifica i mutamenti di condizione, domicilio e residenza di ciascun giurato.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
