Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009. 144 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nel mese di agosto successivo alla pubblicazione della presente legge in ogni comune del regno sara' formato, a cura di una Commissione composta del sindaco, dei componenti la Giunta comunale e del giudice conciliatore o dei conciliatori, dove siano in numero maggiore, l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, nei quali ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 2 della presente legge, indicando per ciascuno di essi il nome e cognome, il nome del padre, l'eta', il domicilio o la residenza, e la categoria in ordine alla quale vengono iscritti nell'elenco stesso. Questo elenco e' permanente.
tolto: Se il Consiglio comunale e' sciolto, le attribuzioni conferite dal presente articolo alla Commissione sono esercitate dal commissario governativo delegato ad amministrare il comune, unitamente al giudice conciliatore o conciliatori e da uno degli assessori della Giunta dell'amministrazione disciolta nominato dal pretore del mandamento piu' anziano di nomina.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1937~art10 · fonte del testo
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