Art. 10
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[1]Nel mese di agosto successivo alla pubblicazione della presente legge in ogni comune del regno sara' formato, a cura di una Commissione composta del sindaco, dei componenti la Giunta comunale e del giudice conciliatore o dei conciliatori, dove siano in numero maggiore, l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, nei quali ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 2 della presente legge, indicando per ciascuno di essi il nome e cognome, il nome del padre, l'eta', il domicilio o la residenza, e la categoria in ordine alla quale vengono iscritti nell'elenco stesso. Questo elenco e' permanente.
[2]Se il Consiglio comunale e' sciolto, le attribuzioni conferite dal presente articolo alla Commissione sono esercitate dal commissario governativo delegato ad amministrare il comune, unitamente al giudice conciliatore o conciliatori e da uno degli assessori della Giunta dell'amministrazione disciolta nominato dal pretore del mandamento piu' anziano di nomina.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
