Art. 1531 c.o.m. — Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate

Anche in considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, all'insegnamento delle materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si puo' provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria ((, anche ai fini dei relativi compensi,)) e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata, con personale incaricato appartenente alle seguenti categorie:

  • a)docenti universitari;
  • b)magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato;
  • c)insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ((, o anche gia' destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023));
  • d)impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attivita' di servizio;
  • e)lettori di lingua straniera;
  • f)estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando. Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalita' per la scelta dei docenti. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)).

Testo vigente dal 9 febbraio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013. 69 parole tolte, 43 parole aggiunte in 3 capoversi.

… si puo' provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoriaaggiunto: , anche ai fini dei relativi compensi, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione del Ministero della difesa …

c) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricercaaggiunto: , o anche gia' destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023;

… Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalita' per la scelta dei docenti. tolto: Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono determinati, e aggiornati ogni due anni, i compensi dei docenti di cui al comma 1, individuando come parametro di riferimento quelli percepiti dal personale docente impiegato presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1531 · fonte del testo

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