Art. 15 — Decorrenza degli effetti della nomina per gli insegnanti in servizio; validità di norme
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1969 al 16 dicembre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli effetti giuridici ed economici di cui al secondo comma del precedente articolo 6 hanno decorrenza dal 1 ottobre 1968 per tutti gli insegnanti forniti del titolo di studio, ove prescritto, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in servizio con nomina triennale o annuale conferita dal provveditore agli studi, dal capo di istituto o dal consiglio di amministrazione. Rimangono in vigore le disposizioni in materia di personale insegnante non di ruolo e di insegnanti tecnico-pratici, che non siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-06-13;282~art15 · fonte del testo
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