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[1]La cambusa per la conservazione dei viveri e' obbligatoria a bordo di ogni nave destinata a traversate di oltre 24 ore.

[2]La cambusa deve essere isolata dagli altri locali, illuminata e ben ventilata e ubicata con un lato a murata. Essa deve essere tenuta libera da qualsiasi oggetto non inerente all'uso cui' e' destinata.

[3]Se per necessita' inevitabili debbano passare nella cambusa tubi di vapore questi dovranno essere isolati accuratamente.

[4]Gli armadi, da sistemarsi nella cambusa, possibilmente metallici, devono essere facilmente lavabili e muniti di aperture con reti metalliche a maglie finissime.

[5]La cambusa deve essere fornita di apposita cassa zincata per la conservazione delle gallette.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art32 · fonte del testo

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