Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →

[1]I locali destinati alle docce e ai bagni, ai lavandini e alle latrine devono essere verniciati e pavimentati in maniera tale che ne sia facile il ripetuto lavaggio a grande acqua. A tale uopo devono esistere in essi ombrinali adeguati e in numero sufficiente.

[2]Tali locali devono essere provvisti di maniglie o di altri mezzi di appoggio.

[3]Nei riguardi dell'aereazione e della illuminazione di detti locali valgono le disposizioni stabilite per gli alloggi.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art30 · fonte del testo

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