Al personale dirigente indicato all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale docente delle Universita' e' corrisposta, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo e con le decorrenze sotto indicate, una somma di L. 10.000 mensili elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977:

  • a)dal 1° gennaio 1976: personale dirigente delle amministrazioni dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma strade statali, delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed escluso quello delle restanti aziende autonome; segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale;
  • b)dal 1° giugno 1976: personale docente delle Universita';
  • c)dal 1° luglio 1976: personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. L'importo della tredicesima mensilita' relativa agli anni 1976 e 1977 per il personale di cui al presente articolo e' integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 febbraio 1979, n. 42

1

La L. 6 febbraio 1979, n. 42, ha disposto (con l'art. 30) che: "Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilita' del personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1977, n. 112, e' integrato di lire 45 mila".

L. 11 luglio 1980, n. 312

2

La L. 11 luglio 1980, n. 312, ha disposto (con l'art. 173, comma 1) che con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla predetta legge sono soppresse le aggiunzioni senza titolo di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

Testo vigente dal 13 luglio 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1980

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1979 al 13 luglio 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 luglio 1980, n. 312

    La L. 11 luglio 1980, n. 312, ha disposto (con l'art. 173, comma 1) che con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla predetta legge sono soppresse le aggiunzioni senza titolo di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1977-04-14;112~art2 · fonte del testo

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