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Gli indennizzi o i contributi, per i quali la presente legge non prevede un diverso sistema di pagamento, vengono corrisposti nel modo seguente: in unica soluzione, se l'importo non supera lire un milione; in quattro semestralita', se supera lire un milione, e non lire due milioni; in dieci semestralita', se supera lire due milioni e non oltre lire cinque milioni; in venti semestralita', se supera lire cinque milioni e non lire dieci milioni; in quaranta semestralita', se supera lire dieci milioni e non lire venticinque milioni; in sessanta semestralita', se supera lire venticinque milioni.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 21 marzo 1958

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