Art. 30 — Modi e termini del ripristino

Il ripristino previsto dall'art. 23 deve essere effettuato nei modi e nei termini prescritti e sotto la vigilanza tecnica dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, che fissa pure i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. ((Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale, l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, puo' autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purche' il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo.)) Puo' essere autorizzato il raggruppamento armatoriale dei contributi per il ripristino di navi galleggianti di tonnellaggio e velocita', ovvero di tipo diverso da quello delle singole unita' ammesse al beneficio. I proprietari di navi e galleggianti possono costituirsi, a tal fine, in raggruppamenti armatoriali con decreto del Ministro per la marina mercantile e con le altre norme stabilite per i consorzi di cui all'art. 50. Nel caso di inadempienza agli obblighi imposti, il concessionario decade dal beneficio del contributo. I termini per il ripristino possono essere prorogati per giusta causa per un periodo non superiore a quello fissato per la esecuzione dei lavori. Se il ripristino non e' effettuato nei termini stabiliti, le somme versate a titolo di anticipazioni sul contributo debbono essere restituite. Avverso i provvedimenti dell'Intendente di finanza, emessi nei casi di cui ai commi precedenti, e' ammesso, entro 10 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, che decide definitivamente.

Testo vigente dal 12 novembre 1967

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967. 5 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… che fissa pure i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Per ragioni tolto: di pubblico interesse, l'Intendente aggiunto: non contrastanti con l'interesse generale, l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, puo' autorizzare il ripristino in opere tolto: e aggiunto: o luoghi diversi, purche' il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art30 · fonte del testo

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