Il sesto comma dell'art. 51 della legge citata e' sostituito dal seguente: "L'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi, relativi a danni di cui ai primi quattro commi del presente articolo, dev'essere corrisposto nel modo seguente: se non supera lire 2.000.000, in unica soluzione; se supera lire 2.000.000 e non lire 21.000.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 2.000.000, le successive di lire 1.000.000 ciascuna e l'ultima di importo pari al residuo eventualmente inferiore a lire 1.000.000; se supera lire 21.000.000, in venti semestralita' costanti consecutive di cui la prima non inferiore a lire 2.000.000".

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-11;89~art2 · fonte del testo

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