I proprietari di fabbricati distrutti in una stessa provincia possono costituirsi in consorzi per la ricostruzione dei fabbricati stessi. I consorzi sono riconosciuti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici ed hanno personalita' giuridica. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea ed approvato con il decreto di riconoscimento. Nel caso di costituzione di consorzi, le percentuali di contributo previste dall'art. 42 sono aumentate di lire 0,25. Le stesse agevolazioni sono concesse alle societa' cooperative costituite tra i proprietari di fabbricati distrutti in una stessa zona urbana. La maggiorazione prevista dal quarto comma del presente articolo e' concessa per le ricostruzioni che i sinistrati affidano alla prima Giunta del Comitato amministrativo di soccorso ai senzatetto (C.A.S.A.S.).

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art50 · fonte del testo

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