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Miscellanea
Concessione della tredicesima mensilita ai titolari di pensioni ordinarie
Legge 26 novembre 1953, n. 876
- Aggiornato al
- 8 gennaio 1971
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili…
- Art. 2La tredicesima mensilita' di cui al precedente articolo e' soggetta, esclusa la parte…
- Art. 3Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dalla carriera…
- Art. 4Ai titolari di pensioni o assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello…
- Art. 5La tredicesima, mensilita' stabilita dalla presente legge assorbe l'indennita' speciale…
- Art. 6Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano anche ai titolari di…
- Art. 7All'onere di nove miliardi derivante, per l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della…
- Art. 8Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni…
- Art. 9La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1953.
