Corte costituzionale

Ordinanza n. 836/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 27 ottobre

1973, n. 628 (Concessione dell'assegno perequativo al personale

militare e adeguamento della indennità per servizio di Istituto

spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di

pubblica sicurezza), promossi con ordinanze emesse il 29 novembre

1979 e l'8 gennaio 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. IV

giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Vitucci Rocco e Paolantonio

Giacinto, iscritte ai nn. 442 e 817 del registro ordinanze 1980 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno

1980 e n. 34 dell'anno 1981;

Visti l'atto di costituzione di Vitucci Rocco nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 novembre 1979 (R.O. n.

442/80), nel giudizio promosso da Vitucci Rocco, capo musicante di

III classe della Marina Militare, collocato a riposo dal 31 gennaio

1948, diretto ad ottenere la riliquidazione della pensione con il

computo dell'assegno perequativo pensionabile, concesso dal 1°

gennaio 1973 al personale in servizio dalla legge 27 ottobre 1973, n.

628, la Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della legge 27 ottobre 1973, n. 628, nel suo

complesso, in quanto non prevede la riliquidazione con il computo

dell'assegno perequativo teorico, delle pensioni percepite dal

personale militare cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio

1973, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per la

disparità di trattamento fatta alla categoria dei sottufficiali

rispetto ai pensionati militari che abbiano lasciato il servizio con

il grado di colonnello e di generale, per i quali ha riconosciuto,

con efficacia retroattiva, la perequazione delle pensioni sulla base

della retribuzione comprensiva della indennità di funzione

pensionabile;

che, con ordinanza emessa l'8 gennaio 1980 (R.O. n. 817/80) nel

giudizio promosso da Giacinto Paolantonio, tenente colonnello dei

Carabinieri cessato dal servizio il 19 gennaio 1951, diretto ad

ottenere la riliquidazione della pensione con l'inclusione

dell'indennità di servizio, analoga, secondo il ricorrente,

all'indennità di funzione, la stessa Corte dei Conti ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 della

legge 27 ottobre 1973, n. 628, nella parte in cui non ha previsto la

computabilità nella pensione anche della indennità di servizio in

riferimento all'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che si

verifica rispetto alle altre categorie di ufficiali (colonnelli e

generali) per i quali è stata prevista la computabilità, ai fini

della pensione, della indennità di funzione con effetto retroattivo

anche a favore dei già pensionati;

che nel giudizio si è costituito Vitucci Rocco, il quale, con

l'atto di costituzione e una memoria, ha sostenuto l'illegittimità

della legge impugnata in quanto l'indennità di servizio è analoga

alla indennità di funzione e all'assegno perequativo, stante la

parità di carriera;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in entrambi i

giudizi in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso

per l'infondatezza delle questioni, essendo le situazioni poste a

confronto disomogenee, essendo i trattamenti migliorativi, sui quali,

peraltro, gravano i contributi ai fini pensionistici, intervenuti

dopo che il rapporto di impiego dei ricorrenti era cessato e stante

la valenza del principio di gradualità nella materia, imposto dal

fatto che i miglioramenti comportano aggravi finanziari di bilancio;

Considerato che, sebbene l'impugnazione sia riferita alla legge

nel suo complesso, è possibile identificare e individuare le norme

applicabili alla fattispecie;

che i due giudizi, siccome prospettano identica questione,

possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che sussiste la discrezionalità del legislatore nel prevedere

trattamenti retributivi diversi e nello stabilirne anche la

decorrenza;

che la situazione di coloro che godevano della indennità di

servizio non è identica a quella di coloro che godevano l'indennità

di funzione;

che la valutazione del tempo e dei modi della perequazione delle

pensioni è rimessa alla discrezionalità del legislatore che l'attua

con gradualità, in ordine alle disponibilità finanziarie,

risultando un aggravio del bilancio;

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 della

legge 27 ottobre 1973, n. 628 (Concessione dell'assegno perequativo

al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di

Istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai

funzionari di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art.

3 Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:836 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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