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[1]Gli esperimenti scientifici su animali viventi, ove non si tratti di quelli eseguiti da docenti o assistenti nelle Universita' o in altri Istituti scientifici del Regno, o dai sanitari e veterinari addetti ai laboratori e agli uffici governativi, potranno essere fatti soltanto da persona munita di speciale licenza da rilasciarsi dal Ministero dell'interno, d'accordo col Ministero della pubblica istruzione. In essa si stabiliranno anche i luoghi dove gli esperimenti potranno essere eseguiti.

[2]La domanda di licenza dovra' essere munita anche della firma del preside della Facolta' di medicina di una Universita' del Regno.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 12 giugno 1913.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Giolitti - Finocchiaro-Aprile.

[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 2 luglio 1913 al 31 marzo 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-12;611~art9 · fonte del testo

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