di specie non-native di parasiti e di malattie 1. Nessuna specie di animali o di piante non native della zona del Trattato Antartico sara' introdotta sulla terra o sulle piattaforme di ghiaccio o nelle acque della zona del Trattato Antartico tranne che in conformita' con un permesso. 2. I cani non saranno introdotti sulla terra o sulle piattaforme di ghiaccio ed i cani attualmente in quelle zone saranno rimossi entro il 1 Aprile 1994. 3. I permessi in base al paragrafo 1 di qui sopra saranno rilasciate per consentire l'importazione unicamente degli animali e delle piante elencate all'Appendice B al presente Annesso e specificheranno la specie, i quantitativi e se del caso, l'eta', il sesso e le precauzioni da adottare per prevenire fughe o contatti con la fauna e la flora indigene. 4. Ogni pianta o animale per il quale e' stato rilasciato un permesso in conformita' con i paragrafi 1 e 3 saranno, prima della scadenza dell'autorizzazione, rimossi dalla zona del Trattato Antartico o eliminati mediante incineramento o mezzi altrettanto efficaci che non comportano rischi per la fauna o la flora indigene. L'autorizzazione specifichera' il presente obbligo. Tutte le altre piante o animali introdotti nella zona del Trattato Antartico non nativi di tale zona, compresa ogni progenie, saranno rimossi o eliminati mediante incineramento o mezzi altrettanto efficaci in maniera da essere resi sterili, a meno che sia determinato che non presentano rischi per la fauna o la flora native. 5. Nulla nel presente Articolo si applichera' all'importazione di viveri alimentari nella zona del Trattato Antartico a condizione che nessun animale vivente sia importato a tal fine e che tutte le piante, parti di animali e prodotti siano mantenute in condizioni accuratamente controllate ed eliminate in conformita' con l'Annesso III al Protocollo ed all'Appendice C del Presente Annesso. 6. Ciascuna Parte richiedera' che siano adottate precauzioni, comprese quelle elencate all'Appendice C al presente Annesso, al fine di prevenire l'introduzione di micro-organismi (i.e. virus, batteri, parasiti, fermenti, funghi) non presenti nella fauna e nella flora native.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-ii-art4 · fonte del testo

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