[1]Il conferimento della personalita' giuridica alle Societa' protettrici degli animali e l'approvazione del relativo statuto sono fatte con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore della sanita' pubblica e del Consiglio di Stato.
[2]Alle stesse formalita' sara' assoggettata l'approvazione delle successive modificazioni che le Societa' intendessero apportare ai propri statuti.
Testo vigente dal 2 luglio 1913
