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[1]Fermo il disposto dell'art. 491 del Codice penale sono specialmente proibiti gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano piu' idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.
[2]I contravventori saranno puniti a termini del citato art. 491 del Codice penale.
Testo in vigore dal 2 luglio 1913 al 1 agosto 2004
