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[1]A favore delle provincie di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni indicati nell'articolo precedente, viene stabilita, per cinque anni solari a cominciare dal 1909, una addizionale,di un cinquantesimo (centesimi 2 per ogni lira) alle imposte dirette sui beni rustici, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile della seconda sezione (A²) della categoria A, e delle categorie B, C, D, nonche' alle tasse sulle successioni e sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze, escluse le tasse di bollo di importo inferiore a una lira.

[2]((Allo stesso scopo e' stabilita, sino a tutto l'anno solare 1913, una sovratassa di centesimi cinque alla tassa di bollo dovuta sui biglietti per trasporto di viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi, nonche' sui riscontri pel trasporto di bagagli e merci sulle ferrovie, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura emesse nel Regno e provenienti dall'estero.

[3]La stessa sovratassa di centesimi cinque sara' dovuta per i biglietti di abbonamento e pei biglietti e riscontri relativi ai trasporti di viaggiatori e di merci sulle ferrovie in esercizio economico, di che agli articoli 16 e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272)).

[4]Sono esclusi dalla sovrattassa tutti i biglietti semplici di 3ª classe per le percorrenze non superiori a 10 chilometri ed i biglietti di andata e ritorno di 3ª classe per le percorrenze complessive fra andata e ritorno non superiori ai 20 chilometri.

[5]Il Governo del Re e' autorizzato a ripartire l'ammontare di tali proventi fra le Provincie e i Comuni, tenendo presente:

[6]1° le somme occorrenti a pareggiarne i bilanci;

[7]2° la necessita' di provvedere alla ricostruzione e riparazione di edifici comunali e provinciali destinati a pubblici servizi e al riattamento di opere pubbliche comunali e provinciali.

[8]Le somme derivanti dai detti proventi saranno inscritte in bilancio, nell'entrata e nella spesa, con decreti del ministro del tesoro.

Testo in vigore dal 18 luglio 1910 al 18 agosto 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1910

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1909 al 18 luglio 1910. 22 parole tolte, 97 parole aggiunte in 2 capoversi.

Allo stesso scopotolto: , e' raddoppiata la aggiunto: e' stabilita, sino a tutto l'anno solare 1913, una sovratassa di centesimi cinque alla tassa di bollo tolto: pei trasporti sulle ferrovie esercitate dallo Stato o dall'industria privata, nonche' sulle linee di navigazione esercitate da Societa' italiane aggiunto: dovuta sui biglietti per trasporto di viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi, nonche' sui riscontri pel trasporto di bagagli e merci sulle ferrovie, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura emesse nel Regno e provenienti dall'estero.

aggiunto: La stessa sovratassa di centesimi cinque sara' dovuta per i biglietti di abbonamento e pei biglietti e riscontri relativi ai trasporti di viaggiatori e di merci sulle ferrovie in esercizio economico, di che agli articoli 16 e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1909-01-12;12~art2 · fonte del testo

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