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[1]A favore delle provincie di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni indicati nell'articolo precedente, viene stabilita, per cinque anni solari a cominciare dal 1909, una addizionale,di un cinquantesimo (centesimi 2 per ogni lira) alle imposte dirette sui beni rustici, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile della seconda sezione (A²) della categoria A, e delle categorie B, C, D, nonche' alle tasse sulle successioni e sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze, escluse le tasse di bollo di importo inferiore a una lira.
[2]((Allo stesso scopo e' stabilita, sino a tutto l'anno solare 1913, una sovratassa di centesimi cinque alla tassa di bollo dovuta sui biglietti per trasporto di viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi, nonche' sui riscontri pel trasporto di bagagli e merci sulle ferrovie, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura emesse nel Regno e provenienti dall'estero.
[3]La stessa sovratassa di centesimi cinque sara' dovuta per i biglietti di abbonamento e pei biglietti e riscontri relativi ai trasporti di viaggiatori e di merci sulle ferrovie in esercizio economico, di che agli articoli 16 e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272)).
[4]Sono esclusi dalla sovrattassa tutti i biglietti semplici di 3ª classe per le percorrenze non superiori a 10 chilometri ed i biglietti di andata e ritorno di 3ª classe per le percorrenze complessive fra andata e ritorno non superiori ai 20 chilometri.
[5]Il Governo del Re e' autorizzato a ripartire l'ammontare di tali proventi fra le Provincie e i Comuni, tenendo presente:
[6]1° le somme occorrenti a pareggiarne i bilanci;
[7]2° la necessita' di provvedere alla ricostruzione e riparazione di edifici comunali e provinciali destinati a pubblici servizi e al riattamento di opere pubbliche comunali e provinciali.
[8]Le somme derivanti dai detti proventi saranno inscritte in bilancio, nell'entrata e nella spesa, con decreti del ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 18 luglio 1910 al 18 agosto 1911
