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[1]A favore delle provincie di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni indicati nell'articolo precedente, viene stabilita, per cinque anni solari a cominciare dal 1909, una addizionale,di un cinquantesimo (centesimi 2 per ogni lira) alle imposte dirette sui beni rustici, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile della seconda sezione (A²) della categoria A, e delle categorie B, C, D, nonche' alle tasse sulle successioni e sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze, escluse le tasse di bollo di importo inferiore a una lira.

[2]Allo stesso scopo, e' raddoppiata la tassa di bollo pei trasporti sulle ferrovie esercitate dallo Stato o dall'industria privata, nonche' sulle linee di navigazione esercitate da Societa' italiane.

[3]Sono esclusi dalla sovrattassa tutti i biglietti semplici di 3ª classe per le percorrenze non superiori a 10 chilometri ed i biglietti di andata e ritorno di 3ª classe per le percorrenze complessive fra andata e ritorno non superiori ai 20 chilometri.

[4]Il Governo del Re e' autorizzato a ripartire l'ammontare di tali proventi fra le Provincie e i Comuni, tenendo presente:

[5]1° le somme occorrenti a pareggiarne i bilanci;

[6]2° la necessita' di provvedere alla ricostruzione e riparazione di edifici comunali e provinciali destinati a pubblici servizi e al riattamento di opere pubbliche comunali e provinciali.

[7]Le somme derivanti dai detti proventi saranno inscritte in bilancio, nell'entrata e nella spesa, con decreti del ministro del tesoro.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 18 luglio 1910

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-01-12;12~art2 · fonte del testo

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