Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1909 al 18 luglio 1910. Leggi il testo vigente →
[1]A favore delle provincie di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni indicati nell'articolo precedente, viene stabilita, per cinque anni solari a cominciare dal 1909, una addizionale,di un cinquantesimo (centesimi 2 per ogni lira) alle imposte dirette sui beni rustici, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile della seconda sezione (A²) della categoria A, e delle categorie B, C, D, nonche' alle tasse sulle successioni e sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze, escluse le tasse di bollo di importo inferiore a una lira.
[2]Allo stesso scopo, e' raddoppiata la tassa di bollo pei trasporti sulle ferrovie esercitate dallo Stato o dall'industria privata, nonche' sulle linee di navigazione esercitate da Societa' italiane.
[3]Sono esclusi dalla sovrattassa tutti i biglietti semplici di 3ª classe per le percorrenze non superiori a 10 chilometri ed i biglietti di andata e ritorno di 3ª classe per le percorrenze complessive fra andata e ritorno non superiori ai 20 chilometri.
[4]Il Governo del Re e' autorizzato a ripartire l'ammontare di tali proventi fra le Provincie e i Comuni, tenendo presente:
[5]1° le somme occorrenti a pareggiarne i bilanci;
[6]2° la necessita' di provvedere alla ricostruzione e riparazione di edifici comunali e provinciali destinati a pubblici servizi e al riattamento di opere pubbliche comunali e provinciali.
[7]Le somme derivanti dai detti proventi saranno inscritte in bilancio, nell'entrata e nella spesa, con decreti del ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 18 luglio 1910
