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[1]A favore delle provincie di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni indicati nell'articolo precedente, viene stabilita, per cinque anni solari a cominciare dal 1909, una addizionale,di un cinquantesimo (centesimi 2 per ogni lira) alle imposte dirette sui beni rustici, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile della seconda sezione (A²) della categoria A, e delle categorie B, C, D, nonche' alle tasse sulle successioni e sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze, escluse le tasse di bollo di importo inferiore a una lira. 10
[2]Allo stesso scopo e' stabilita, sino a tutto l'anno solare 1913, una sovratassa di centesimi cinque alla tassa di bollo dovuta sui biglietti per trasporto di viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi, nonche' sui riscontri pel trasporto di bagagli e merci sulle ferrovie, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura emesse nel Regno e provenienti dall'estero.
[3]La stessa sovratassa di centesimi cinque sara' dovuta per i biglietti di abbonamento e pei biglietti e riscontri relativi ai trasporti di viaggiatori e di merci sulle ferrovie in esercizio economico, di che agli articoli 16 e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272.
[4]Sono esclusi dalla sovrattassa tutti i biglietti semplici di 3ª classe per le percorrenze non superiori a 10 chilometri ed i biglietti di andata e ritorno di 3ª classe per le percorrenze complessive fra andata e ritorno non superiori ai 20 chilometri.
[5]Il Governo del Re e' autorizzato a ripartire l'ammontare di tali proventi fra le Provincie e i Comuni, tenendo presente:
[6]1° le somme occorrenti a pareggiarne i bilanci;
[7]2° la necessita' di provvedere alla ricostruzione e riparazione di edifici comunali e provinciali destinati a pubblici servizi e al riattamento di opere pubbliche comunali e provinciali.
[8]Le somme derivanti dai detti proventi saranno inscritte in bilancio, nell'entrata e nella spesa, con decreti del ministro del tesoro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 luglio 1911, n. 842
10La L. 28 luglio 1911, n. 842 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'applicazione dell'addizionale, stabilito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, modificata dalla legge 27 giugno 1909, n. 411, e' prorogato di 10 anni".
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 3 agosto 1912
