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Tutte le controversie che potessero sorgere fra il Ministero della marina e gli armatori delle navi concorrenti al compenso, in riguardo all'applicazione della presente legge, salvo quanto e' disposto dagli articoli 4 e 5, saranno decise inappellabilmente dal Consiglio superiore della marina mercantile. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581
1con decorrenza dal 15 gennaio 1916
Il Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "le disposizioni contenute nella legge 22 giugno 1913, n. 784, relativa alla concessione dei compensi di navigazione cessano di aver vigore, fino a nuovo provvedimento, a decorrere dal 15 gennaio 1916".
Testo in vigore dal 6 giugno 1916 al 16 dicembre 2009
