Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1916 al 16 dicembre 2009. 153 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Sara' in facolta' del ministro della marina, tanto all'atto della inscrizione della nave, quanto successivamente ed in ogni tempo, di ordinare l'accertamento diretto del valore della nave stessa per mezzo di una Commissione da esso nominata e composta come segue:
tolto: un capitano di vascello dello stato maggiore generale della R. marina, presidente;
tolto: un ufficiale ingegnere del genio navale della R. marina, membro; un ufficiale macchinista della R. marina, membro;
tolto: un ingegnere navale del registro nazionale italiano, membro;
tolto: un rappresentante dell'armatore, membro.
tolto: Il valore cosi' accertato non potra' mai superare quello stabilito con le norme di cui all'art. 4.
tolto: Le decisioni della Commissione sono inappellabili.
tolto: Le spese per l'accertamento del valore sono dedotte dal compenso spettante alla nave.
tolto: Il valore accertato ai sensi del presente articolo o dell'articolo precedente non potra', agli effetti della presente legge, essere aumentato qualunque siano le modificazioni, i miglioramenti ecc., che venissero apportati alla nave successivamente alla sua inscrizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1913-06-22;784~art5 · fonte del testo
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