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Tutte le controversie che potessero sorgere fra il Ministero della marina e gli armatori delle navi concorrenti al compenso, in riguardo all'applicazione della presente legge, salvo quanto e' disposto dagli articoli 4 e 5, saranno decise inappellabilmente dal Consiglio superiore della marina mercantile.
Testo in vigore dal 17 luglio 1913 al 6 giugno 1916
