Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1916 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per provvedere al pagamento del compenso di navigazione istituito dalla presente legge verra' iscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1913-914 al 1922-923 la somma di 2.300.000 lire.
[2]Le rimanenze degli stanziamenti saranno riportate da un esercizio all'altro incominciando da quelle dell'esercizio 1913-914. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581
1con decorrenza dal 15 gennaio 1916
Il Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "le disposizioni contenute nella legge 22 giugno 1913, n. 784, relativa alla concessione dei compensi di navigazione cessano di aver vigore, fino a nuovo provvedimento, a decorrere dal 15 gennaio 1916".
Testo in vigore dal 6 giugno 1916 al 16 dicembre 2009
