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[1]Per provvedere al pagamento del compenso di navigazione istituito dalla presente legge verra' iscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1913-914 al 1922-923 la somma di 2.300.000 lire.
[2]Le rimanenze degli stanziamenti saranno riportate da un esercizio all'altro incominciando da quelle dell'esercizio 1913-914.
Testo in vigore dal 17 luglio 1913 al 6 giugno 1916
