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[1]Sara' in facolta' del ministro della marina, tanto all'atto della inscrizione della nave, quanto successivamente ed in ogni tempo, di ordinare l'accertamento diretto del valore della nave stessa per mezzo di una Commissione da esso nominata e composta come segue:
[2]un capitano di vascello dello stato maggiore generale della R. marina, presidente;
[3]un ufficiale ingegnere del genio navale della R. marina, membro; un ufficiale macchinista della R. marina, membro;
[4]un ingegnere navale del registro nazionale italiano, membro;
[5]un rappresentante dell'armatore, membro.
[6]Il valore cosi' accertato non potra' mai superare quello stabilito con le norme di cui all'art. 4.
[7]Le decisioni della Commissione sono inappellabili.
[8]Le spese per l'accertamento del valore sono dedotte dal compenso spettante alla nave.
[9]Il valore accertato ai sensi del presente articolo o dell'articolo precedente non potra', agli effetti della presente legge, essere aumentato qualunque siano le modificazioni, i miglioramenti ecc., che venissero apportati alla nave successivamente alla sua inscrizione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581
1con decorrenza dal 15 gennaio 1916
Il Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "le disposizioni contenute nella legge 22 giugno 1913, n. 784, relativa alla concessione dei compensi di navigazione cessano di aver vigore, fino a nuovo provvedimento, a decorrere dal 15 gennaio 1916".
Testo in vigore dal 6 giugno 1916 al 16 dicembre 2009
